RENTRI: Guida completa al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti

Author:Simone Bacci

14 Gennaio 2025

RENTRI Immagina anteprima articolo con grafica rifiuti

Ultimo aggiornamento del 21/01/2026

RENTRI: Guida completa al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Il RENTRI, Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, è il nuovo sistema digitale introdotto dal Decreto Legislativo 152 del 2006 per la gestione e la tracciabilità dei rifiuti in Italia. Entrato in vigore il 15 giugno 2023, rappresenta un passo significativo verso la transizione ecologica e digitale. In questa guida approfondiremo il suo funzionamento, i vantaggi, e le modalità di iscrizione.

 

Cos’è il RENTRI e a cosa serve

Il RENTRI è un sistema informativo centralizzato, gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Esso consente di monitorare ed acquisire dati relativi alla gestione dei rifiuti, offrendo vantaggi per:

  • Pubblica Amministrazione, che avrà accesso a dati aggiornati per le attività di pianificazione ambientale e di vigilanza.
  • Imprese, che vedranno semplificati gli adempimenti normativi grazie a strumenti digitali.
  • Autorità di controllo, per le quali migliorerà la prevenzione nella gestione illecita dei rifiuti.

 

Infatti, tra i principali obiettivi del RENTRI:

  1. Digitalizzazione dei processi legati ai rifiuti (formulari e registri);
  2. Disponibilità dei dati per il monitoraggio dei flussi;
  3. Riduzione di tempi e costi per le imprese.

 

Come funziona il RENTRI

Si tratta di un sistema composto da due sezioni principali:

  1. Sezione Anagrafica: contiene i dati degli iscritti e le autorizzazioni specifiche;
  2. Sezione Tracciabilità: raccoglie dati ambientali relativi ai registri di carico e scarico e ai formulari di identificazione dei rifiuti.

Attraverso questa struttura, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti permette di registrare e tracciare ogni fase della gestione dei rifiuti, di monitorare i flussi attraverso il controllo di codici EER e di semplificare l’emissione dei documenti digitali.

 

Cosa sono i codici EER

I codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) sono codici identificativi utilizzati nell’Unione Europea per classificare i rifiuti. Ogni codice, composto da 6 cifre suddivise in 3 coppie (es. 20 01 01), identifica la provenienza e il tipo di rifiuto, distinguendo tra rifiuti pericolosi (contrassegnati da un asterico) e non pericolosi. Questi codici si rivelano fondamentali per la gestione e la tracciabilità dei rifiuti, poiché permettono di specificare le caratteristiche e il trattamento richiesto per ciascun rifiuto, contribuendo così a una gestione corretta e sostenibile.

 

Chi deve iscriversi al RENTRI e scadenze

L’iscrizione al RENTRI è obbligatoria per specifiche categorie di operatori, suddivise in base alla dimensione e alla tipologia aziendale.

  1. Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti:
  • Imprese che trattano, raccolgono o trasportano rifiuti;
  • Commercianti e intermediari di rifiuti;
  • Grandi produttori con oltre 50 dipendenti.

Scadenze:

  • Iscrizione: dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025;
  • Utilizzo del registro digitale: dal 13 febbraio 2025.

  1. Produttori con 10-50 dipendenti
  • Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da attività industriali e artigianali.

Scadenze:

  • Iscrizione: dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025;
  • Utilizzo del registro digitale: dal 13 febbraio 2026.

  1. Produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
  • Piccole imprese o enti che generano rifiuti pericolosi

Scadenze:

  • Iscrizione: dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026;
  • Utilizzo del registro digitale: dal 13 febbraio 2026.

  1. Produttori di rifiuti non pericolosi
  • Imprese con meno di 10 dipendenti che producono esclusivamente rifiuti non pericolosi.

Nota:

Non è obbligatoria l’iscrizione al RENTRI, ma è richiesta la registrazione per l’emissione dei FIR cartacei del 13 febbraio 2025.

Esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI 2026

Con la legge 199 del 30/12/2025 viene sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che individua gli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI:

  • 3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono e traportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonchè, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale:

  1. Consorzi, ovvero sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;
  2. i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, comma 5 e 6.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 5, sono:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, con volume di affari annuo non superiore a € 8.000;
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8;
  • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (gli stessi che erano già esclusi dall’obbligo di iscrizione).

Come riferisce il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla stessa piattaforma RENTRI, gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all’articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 6, sono:

  • imprenditori agricoli di cui all’articolo 2134 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.1, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
  • i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare una pratica di cancellazione tramite area operatori sul portale RENTRI. Diversamente, saranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in forma volontaria.

Come iscriversi al RENTRI

L’iscrizione al RENTRI avviene esclusivamente online tramite il portale ufficiale www.rentri.gov.it.

Per accedere sono necessari:

  • SPID, CNS o CIE intestati al rappresentante dell’operatore;
  • Inserimento delle informazioni relative alle unità locali e alle attività svolte.

Il rappresentante legale può abilitare incaricati che potranno gestire i dati e completare l’iscrizione.

 

xFIR: obbligo del formulario digitale per il trasporto dei rifiuti 

Dal 16/02/2026 è attivo l’obbligo del formulario digitale per il trasporto dei rifiuti per alcune tipologie di aziende, obbligo che va a completare le modifiche in materia di registrazioni e trasporto rifiuti.

xFIR è il nome del nuovo formulario digitale previsto dal RENTRI per garantire la tracciabilità elettronica completa dei rifiuti lungo tutta la filiera.

L’uso dell’xFIR è operativo dal 13 febbraio 2026 per molti operatori iscritti. La novità risiede nel passaggio effettivo da un documento statico e cartaceo ad un file digitale progressivo, che si completa per fasi, firmato digitalmente e coerente per tutti i soggetti coinvolti.

I vantaggi operativi più rilevanti in questo passaggio sono relativi alla riduzione di errori formali e sostanziali, l’eliminazione di copie mancanti o restituite in ritardo, la tracciabilità di ogni fase del rifiuto e l’accesso in tempo reale a dati per registri e trasmissioni RENTRI quando previste.

 

Soggetti obbligati all’xFIR 

La modalità del formulario sembra essere dipendenti dall’obbligo del produttore/detentore:

  • se il produttore/detentore è tenuto all’xFIR, tutta la filiera lavorerà digitalmente;
  • se lo stesso non lo è, tutta la filiera resterà sul cartaceo.

Dalla data designata del 13/02/2026 trasportatori e impianti devono gestire entrambe le modalità, poichè si troveranno ad operare sia con produttori obbligati al FIR cartaceo che digitale.

 

Casi e livello di obbligatorietà dell’xFIR

  1. L’xFIR è obbligatorio per produttori/detentori iscritti al RENTRI che generano rifiuti da lavorazioni artigianali, industriali o da attività di trattamento e con più di 10 dipendenti. L’obbligo dal 13 febbraio 2026 per rifiuti pericolosi e non pericolosi.
  2. Per i produttori artigianali o industriali, entro un limite massimo di 10 dipendenti, e per gli iscritti al RENTRI nei settori agricolo, costruzioni e demolizioni, commercio, servizi e sanitario, la regole prevede che l’xFIR sia obbligatorio per i rifiuti pericolosi. Per i rifiuti non pericolosi normalmente cartacei, è prevista la facoltà di usare l’xFIR.
  3. Per i produttori non iscritti al RENTRI per rifiuti non pericolosi resta valido il formulario cartaceo.

 

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